Vademecum Liste d’attesa

Vademecum Liste d’attesa
Art. 32 della Costituzione italiana. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge“

La totale inettitudine di una fetta maggioritaria dei politici italiani, unita ad una classe medica volta quasi esclusivamente a interessi privati e a una chiara volontà di privatizzare il Sistema Sanitario, ha portato a una radicale reinterpretazione dell’articolo 32 della Costituzione: curarsi è sempre più un lusso destinato a chi può permetterselo e la c.d. Repubblica tutela tutto fuorché i diritti dell’individuo. 

Noi come sapete ci occupiamo quasi esclusivamente del contrasto a ogni forma di obbligo vaccinale, ma la pandemia Covid19, con le connesse politiche repressive e ricattatorie sugli obblighi vaccinali, ha lasciato alle spalle un numero enorme di persone con serissimi problemi di salute, a cui si è aggiunto un Sistema Sanitario vicino al collasso, con allungamenti biblici delle liste d’attesa per visite specialistiche o esami diagnostici.
Chiunque si sia recato presso uno sportello CUP (Centro Unico Prenotazioni) per effettuare una prenotazione per una prestazione, si è sentito rispondere che non c’era posto prima di molte settimane, mesi o addirittura anni. Nei casi più estremi, addirittura, che le attività di prenotazione erano sospese.
Per questi motivi ci è sembrato importante offrirvi alcuni strumenti per poter far fronte almeno all’annoso problema delle liste d’attesa, e per farlo abbiamo raccolto in questo articolo la normativa vigente e alcuni moduli che siamo certi vi torneranno utili.

Prima di addentrarci nello specifico su come difendere il vostro diritto alla salute, mettiamo in chiaro cosa sancisce la norma: se i tempi massimi di attesa per una visita medica superano quelli stabiliti dalla legge, la norma prevede che l'Azienda sanitaria debba indicare al cittadino le strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate) che assicurano il rispetto della tempistica; nel caso nessuna struttura pubblica o convenzionata sia in grado di erogare la prestazione, l'Azienda sanitaria deve autorizzare la prestazione in regime intramurario (intramoenia) e in questo caso il cittadino non deve sostenere alcun onere economico aggiuntivo, se non l'eventuale ticket (se non esente).
Vi diciamo di più: abbiamo prova evidente che spesso il solo far sapere che si conoscono i propri diritti, unito a una quota parte di educata ma inamovibile determinazione, fa sì che per magia spunti un posto in quella lista che vi era preclusa.
E se le liste sono bloccate? Anche in questo caso la legge vi dà diritto alla prestazione in intramoenia pagando sempre solo il ticket, sempre se dovuto.

Veniamo ora ai dettagli

La norma che indica come poter esercitare il proprio diritto di essere curati è il D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124,(1) in particolare il suo Art. 3, “Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni”. Oltre a questo D.lgs., più concretamente si deve far riferimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 (PNGLA)(2) che determina le modalità operative e l’elenco delle visite specialistiche ambulatoriali e le prestazioni di diagnostiche.
Anche qualora viviate in regioni particolarmente birbanti, quelle regioni le cui Aziende sanitarie adoperano il trucchetto di sospendere la prenotazione delle visite specialistiche, spesso per indirizzare gli utenti presso le medesime strutture sanitarie  (al cui interno però ci sono medici che operano in regime di intramoenia), l’Art. 1, comma 282, della Legge 23 Dicembre 2005(3) precisa che è espressamente vietata la sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni.
In ultimo, l'Art. 3, comma 8, della Legge 23 Dicembre 1994 n. 724,(4) prevede l’obbligo di tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, e dei ricoveri ospedalieri ordinari.

Per riuscire a tutelare il vostro diritto alla salute dovete però conoscere alcuni aspetti più “tecnici”, ma non temete: nulla di impossibile e soprattutto sono cose che bene o male avete già visto o sentito.

Per iniziare è opportuno sapere che il medico prescrittore, che sia di medicina generale, pediatra di libera scelta o altra figura professionale, deve obbligatoriamente indicare sulla ricetta medica (impegnativa) tre elementi:

  • se si tratta di prima visita (o primo esame) o di accesso successivo/controllo;
  • il quesito diagnostico con il quale descrive il problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione sanitaria;
  • la classe di priorità.

Quest’ultima definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie e si suddivide in quattro classi di priorità per le prime visite e per gli esami diagnostici e strumentali di primo accesso,  classi di priorità che sono determinanti per comprendere i tempi certi sanciti dalla legge, quei tempi che l’azienda sanitaria è tenuta a garantire:

  • U (urgente) - da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore. In alcune regioni, come la Regione Veneto, questo tipo di classe di priorità non è sempre prenotabile attraverso il CUP e per alcuni esami diagnostici o visite specialistiche si viene mandati direttamente al Pronto Soccorso con la ricetta riportante la classe di urgenza U. Vi consigliamo di contattare il CUP e chiedere se la prestazione passa dal Pronto Soccorso o procede con iter normale.
  • B (breve) - da eseguire entro 10 giorni.
  • D (differibile) - da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici.
  • P (programmata) - da eseguire entro entro 120 giorni.

In caso di mancata indicazione della classe di priorità, la prestazione richiesta è da intendersi di classe “P”.

Esistono altre quattro classi di priorità relative ai ricoveri programmati e cioè: 

  • A - Ricovero da effettuarsi entro 30 giorni. Trova indicazione nei casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi.
  • B - Ricovero da effettuarsi entro 60 giorni. Trova indicazione nei casi clinici che presentano intenso dolore, gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l'attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
  • C - Ricovero da effettuarsi entro 120 giorni. Trova indicazione nei casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l'attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
  • D - Ricovero senza attesa massima definita. Trova indicazione nei casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro i 12 mesi.

Comprese le classi di priorità, veniamo agli esami monitorati. Per farlo utilizziamo il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 (PNGLA), che stabilisce la lista delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno, oltre che alcuni inasprimenti riguardo al rispetto dei tempi certi, come ad esempio l’eventuale blocco delle attività di intramoenia qualora non vengano rispettati i tempi di attesa, o la rimozione dei Direttori Generali. Insomma, sulla carta è tutto meraviglioso, ma vi assicuriamo che dovrete metterci un pizzico di determinazione per far sì che alcune orecchie inizino ad ascoltarvi.

Per semplicità vi abbiamo elencato le 14 visite specialistiche, le 55 prestazioni strumentali e le 17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno identificate dal PNGLA:

Cosa fare se…

Prima di procedere ricapitoliamo cosa dovete avere:

  • Ricetta impegnativa riportante una delle 4 classi di priorità;
  • la ricetta (impegnativa) è per visita specialistica, prestazione strumentale o prestazione in regime di ricovero ordinario o diurno compresa in quelle elencate dal PNGLA.
  • tanta pazienza.

Siete in possesso di una ricetta (impegnativa) per visita e il CUP vi fornisce la prima data utile ben oltre i tempi previsti dalla classe di priorità assegnata dal vostro medico? Armatevi di pazienza e iniziamo a spiegarvi il da farsi.

Attenzione! Prima di pretendere una prima visita o un primo esame diagnostico in libera professione per i tempi d’attesa troppo lunghi nel servizio pubblico, bisogna sapere che esiste un’eccezione. Se il CUP propone una struttura in grado di fornire la prestazione sanitaria entro i tempi stabiliti dalla legge ma il paziente non l’accetta perché vorrebbe un struttura o anche una Regione diversa da quella di residenza, si perde il diritto al tempo massimo garantito.

Siete in possesso di una ricetta (impegnativa) per una prima visita e il CUP vi fornisce la prima data utile ben oltre i tempi previsti dalla classe di priorità assegnata dal vostro medico? Se siete in questa condizione dovete mettervi in testa che anche se avete ragione non dovete perdere la pazienza al primo rifiuto. Garantire a tutti i cittadini tempi di accesso certi alle prestazioni sanitarie ed adeguati ai problemi clinici rappresenta un obiettivo di primaria importanza del Servizio Sanitario Nazionale e noi dobbiamo solo ricordarglielo. Di seguito vi spiegheremo passo passo come farlo anche con i relativi moduli, ma ve lo ripetiamo: ad oggi nella maggior parte dei casi è bastato ricordare, con garbata decisione, quali sono i nostri diritti e quali i loro doveri e, per magia, un posto libero è comparso.

Detto ciò, una volta ricevuta dal CUP una data ben oltre i tempi previsti dalla classe di priorità assegnata dal vostro medico, dovrete chiedere al medesimo CUP che vi venga garantita l'erogazione della prestazione sanitaria nei tempi di priorità previsti e nell'ambito territoriale, anche attraverso il regime di attività libero-professionale intramuraria, come previsto dall'Art. 3, comma 13, del D.Lgs. 124/98. Sottolineate che, conformemente a quanto stabilito dall’Art.3, comma 12, del D.Lgs. 124/98 e dalla normativa regionale di recepimento del Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021, avete diritto a ricevere la prestazione con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione del pagamento del ticket sanitario ove dovuto. Chiedete altresì che vi venga fornita tempestiva comunicazione in merito (5 giorni dalla data di spedizione) avvisando che, se in difetto, la predetta prestazione verrà effettuata privatamente con successiva richiesta di rimborso a carico di codesta azienda.
Se il CUP non dovesse risolvere la situazione, contattate l’URP comunicando la medesima questione con in più la data proposta dal CUP per la prestazione sanitaria.

N.B. In fondo all’articolo trovate tutti i moduli scaricabili e modificabili.

Una buona percentuale di coloro che hanno eseguito questa procedura, comunicando solo verbalmente con il CUP o l’URP, ha ottenuto la prestazione in tempi conformi alla data riferita alla classe di priorità, ma non tutte le regioni sono uguali: se questo non dovesse bastare allora dovrete mandare richiesta scritta alla Direzione Generale della vostra struttura sanitaria di riferimento, in genere le ASL, AUSL e in Lombardia le ASST, mettendo in copia l’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico), il CUP (Centro Unico Prenotazioni), il RUA (Referente Unico per l’Accesso) e, dove esistente, l’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) - gli indirizzi mail sono pubblici e si trovano sul sito delle singole aziende sanitarie - indicando: lo sforamento dei tempi massimi di attesa, l’urgenza della prestazione, la necessità di rispettare l’Art. 3, comma 12, del D.lgs. 124/98 e del PNGLA 2019-2021.
Contestualmente dovrete chiedere di usufruire della prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria; di ricevere immediato riscontro alla domanda e, in mancanza di prenotazione intramoenia, di ricevere la prestazione privatamente con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell’ASL (ricordiamo che la prenotazione deve essere effettuata comunque dal CUP).

Se la Direzione Generale non risponde? Siete arrivati a prenotare una visita in regime privato o in attività libero-professionale e a dover richiedere un rimborso, significa che avete provato tutte le strade precedenti e, purtroppo, senza risultato. Noi non vogliamo spingervi a intraprendere un contenzioso giudiziario e la nostra speranza è che la maggior parte di voi abbia risolto prima di arrivare a questo punto, combattendo in autonomia e senza spendere soldi. Sappiamo anche che tutto dipende dalla Regione in cui vivete:  pretendere una prestazione sanitaria in Veneto o Trentino non è come pretenderla in Campania, Sicilia o Puglia.(5) Non solo, secondo un’indagine di Altroconsumo (maggio 2022)(6) l’81% degli italiani ha avuto difficoltà nel prenotare visite ed esami con il SSN a causa delle liste d’attesa troppo lunghe: il 65% ha dovuto rivolgersi al privato e il 5% ha persino dovuto rinunciare a curarsi. 

Premesso ciò, una volta effettuata la visita, l’esame o il ricovero in una struttura privata o in attività libero-professionale, fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrete richiedere alla Direzione Generale della vostra struttura sanitaria di riferimento mettendo in copia, nuovamente, sia il Presidente della vostra regione che l’assessorato competente (in Veneto è l’Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria), allegando all’istanza anche copia della fattura e della precedente istanza di erogazione prestazione sanitaria ai sensi dell’Art. 3, comma 13 del D.lgs. 124/98. 

Se invece il CUP vi comunica che la lista d’attesa per la prestazione di cui avete impegnativa è bloccata? Anche in questo caso vi esortiamo a segnalare il fatto alla Direzione Generale della vostra struttura sanitaria di riferimento mettendo in copia, nuovamente, sia il Presidente della vostra regione che l’assessorato competente (in Veneto è l’Assessore alla Sanità e programmazione socio-sanitaria), chiedendo lo sblocco delle liste e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si ricorda infatti che non è possibile per gli enti erogatori chiudere la disponibilità delle agende di prenotazione e che pertanto queste ultime devono sempre essere aperte. La chiusura delle agende di prenotazione è vietata dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006, Art. 1, comma 282)(7) e la non ottemperanza a questa disposizione prevede sanzioni amministrative per i trasgressori, ovvero la struttura sanitaria di riferimento.

Noi continueremo a monitorare la situazione delle liste d’attesa impossibili e procederemo nella nostra battaglia per la libertà di scelta in campo terapeutico anche attraverso la riconquista di tutti quei diritti che ci sono stati preclusi per troppo tempo, come il diritto alla salute.

Corvelva Staff

Corvelva

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