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AGGIORNAMENTO: Illecita raccolta di dati inerenti lo stato di salute personale degli alunni

AGGIORNAMENTO:  Illecita raccolta di dati  inerenti lo stato di salute personale degli alunni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1, la situazione nelle scuole ha superato di molto la distopia. Il legislatore ha ritenuto nuovamente di provare ad aggredire la privacy dei nostri figli rendendo consuetudinaria la conoscenza dello stato vaccinale dei minori.
Il tentativo del Governo trova però dei limiti stabiliti dal legislatore stesso, non senza uno schizofrenico proliferare di note ministeriali, ma pur sempre dei confini precisi sono stati stabiliti e questi, se pur labili, vanno mantenuti a salvaguardia e tutela dell’integrità psico-fisica dei nostri figli.

La questione nasce dall’Art. 4 del DL 1/2021, in cui hanno provato a gestire i casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. La presenza di due casi di positività in classe, “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.

Quattro righe in un Decreto Legge mal concepito e si sono aperte le gabbie a schiere di dirigenti ed insegnanti pronti a chiedere lo stato vaccinale dei minori e questo in barba a qualsiasi norma sulla privacy e allo stesso articolo 4 del DL 1/2021.

La differenza di gestione della quarantena vale esclusivamente con due casi di positività in classe nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, non uno, non tre e neppure in maniera preventiva, inoltre ha una valenza per coloro che “diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale” e non obbligatoriamente per tutti. Non solo, indipendentemente dalla fattispecie, tale dato deve essere trattato nel solo momento in cui ci sono i due casi di positività e da chi ha la qualifica specifica di “Titolare del trattamento” e non da chicchessia!

Tutto questo premesso, vi abbiamo preparato due lettere da inviare via e-mail o pec all’istituto/scuola che ha chiesto tale dato in maniera impropria e vi spieghiamo di seguito la differenza, in modo da poter scegliere la strada corretta:

  1. La prima lettera/diffida ha al suo interno anche contestuale segnalazione agli organi competenti. Invierete quindi una e-mail/pec all’istituto, mettendo in copia l’Ufficio Scolastico Regionale (ovviamente dovrete indicare quello della vostra regione), il MIUR e il Garante della Privacy. La richiesta da parte di figure non titolari del trattamento, la gestione extra la fattispecie di due casi di positività in classe o la mera richiesta verbale dello stato vaccinale, presuppone che il dato possa essere stato raccolto e archiviato e per tale motivo non solo si fa una formale diffida dal richiederlo, ma si chiede anche la cancellazione di ogni dato in possesso dell’insegnante, dirigente o scuola.
  2. La seconda lettera/diffida vale come per la prima ma non effettua la segnalazione al garante. La consigliamo per chi vuole inviarla in maniera preventiva, prima che tali dati siano stati chiesti.

Dobbiamo con forza opporci a qualsiasi volontà di trasformare la scuola in ricettacolo di illegalità e strapotere delle istituzioni, ma anche contrattaccare chiedendo e pretendendo di avere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che riguardano la vaccinazione anti Covid-19 di minori e/o dipendenti, ottenere l'accesso a tutte le informazioni previste dalla normativa riguardo le finalità del trattamento e, soprattutto, chiedere la immediata cancellazione di tutti i dati in possesso poiché il trattamento degli stessi è illecito.

Resistete, il momento è duro, ben oltre la normale comprensione.

Corvelva Staff

P.S. Vogliamo ringraziare il Comitato Colibrì Puglia che ha redatto la base per la diffida.


Prima lettera/diffida

Seconda lettera/diffida

 

Corvelva

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