Le Comunicazioni

Obbligo Green Pass per il personale scolastico

Obbligo Green Pass per il personale scolastico

Cerchiamo di riassumere la questione e rispondere alle domande che in centinaia ci state rivolgendo in questi giorni.

Ci scusiamo altresì per il ritardo con cui decidiamo di scrivere qualcosa in merito, ma come vedete la situazione è tutt'altro che ferma e tutt'altro che chiara.

Andremo per punti, cercando di essere concisi e concludendo con il nostro punto di vista sulla faccenda e sulle possibili azioni da perseguire.

1- Sulla possibilità di effettuare i tamponi.

Come speriamo tutti sappiate, uno dei modi per ottenere il green pass è il tampone antigenico rapido (non auto-test, bensì effettuato in farmacia o presso le asl o i punti tampone del territorio, soggetti preposti all'inserimento dati e al rilascio appunto della "carta verde").

Primo punto di confusione riguarda i tamponi salivari: risultano validati ed autorizzati dalla circolare del ministero salute, con la circolare n.0021675 del 14/05/20211, dove sebbene coi dovuti distinguo in merito alla preferenza dei tamponi nasali e orofaringei, si specifica che: "Il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS- CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l'accettabilità di test ripetuti..."
Dunque non si vede il motivo per cui questi test, debitamente inseriti a sistema, non possano concorrere all'emissione del green pass.

NOTA: Abbiamo scritto un articolo dal titolo "Cerchiamo di fare chiarezza sulle tipologie di test per il Sars-CoV-2" e lo potete leggere qui. Spesso ci si confonde tra tipi di test, procedura di esecuzione e metodica. Un test antigenico rapido rientra pienamente nella normativa, indipendentemente dal metodo di esecuzione, ovvero se rinofaringeo, naso superiore, orofaringeo o salivare. La non reperibilità di questi test è data unicamente da una volontà politica e dai produttori di test.

Fatto sta che, nel paese delle banane, si sa che le fonti normative sono gli articoli di giornali e le FAQ, per cui, un quotidiano avrà pubblicato la notizia che il salivare non è compreso tra le possibili fonti di green pass e da lì tutti dietro come i macachi a copincollare testi ad cazzum. Questo sarà il primo punto su cui insistere invece, per coloro che, poveretti, dovranno sottoporsi al tampone per necessità lavorativa. A tal proposito organizzeremo nei prossimi giorni un mail bombing rivolto a sindacati, Regione Veneto, MIUR e Ministero. Servirà a niente, forse, ma almeno ad intasargli la posta con le nostre legittime proteste (e richieste). Con il medesimo scopo io suggerirei di utilizzare anche le telefonate, ai centralini ASL, alle farmacie, alla Regione, eccetera.

Detto ciò, sui tamponi c'è stata, sempre perchè le fonti istituzionali in questo ridente paesello sono serie e affidabili, una gran confusione sulla gratuità o meno dei tamponi per il personale, coi sindacati che cantavano vittoria sui media e il Ministero della Distruzione che invece scriveva che non faranno tamponi gratis ai no-vax (hanno scritto proprio così, no-vax, in una pubblica nota). Ciò considerato, dimenticherei l'eventualità che un Ministero allo sbando provveda a pagare i tamponi ogni 48h agli insegnanti.


2- Sulla sospensione lavorativa

Altro punto che un Decreto Legge non è stato in grado di chiarire determinando chi, come, cosa e quando. Le delucidazioni sono state relegate ad una NOTA TECNICA (nemmeno una circolare) che abbiamo potuto leggere recentemente2 (i punti di interesse sul green pass sono dal 4 in poi). Nota tecnica redatta da qualcuno che ha ampiamente attinto alle sue personalissime "intuizioni", che nulla hanno a che vedere con la legge, basti pensare che hanno scritto, così, per loro iniziativa, che la sanzione da 400 a 1000 euro sarebbe prevedibile anche per il personale scolastico sprovvisto del green pass e che (udite udite) a comminarla sarebbe i dirigenti scolastici stessi. Cioè ora i dirigenti scolastici erogano pure le sanzioni (risate in sottofondo): incassandole come? A che titolo? In che modalità? Su quale iban??? Siamo alla follia totale.
Rispetto a questa eventualità bisognerà denunciarli senza esitare, ma dubitiamo fortemente che, alla fine, un qualsiasi dirigente sarà così imbecille da fare una cosa che nessuna legge gli consente nè lo incarica di fare, solo perchè lo dice la "nota tecnica" (ma non si sa mai).

Detto ciò, tornando alla sospensione, non è stata chiarita dal decreto la durata di tale sospensione: laddove nel decreto che imponeva l'obbligo di vaccinazione per i sanitari si chiariva senza indugi che la durata massima della sospensione è fino al 31/12/2021, qui in questo caso il decreto non lo specifica. Ci pensa, ancora una volta, "l'autorevole nota tecnica" del MIUR, che scrive, citiamo, "a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde". Stando a questo, se io vengo sospeso e poi faccio un tampone, rientro, e la tiritera prosegue.

Veniamo ora alla complicazione a livello amministrativo che questo dl porta inevitabilmente con sè, citandovi, virgolettato, il punto 7 (che ci scatena ilarità):
"7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni. Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde."

Quindi stando al MIUR, che ha compilato questa nota tecnica, le scuole dovranno attendere il quinto giorno prima di provvedere alla supplenza, nonché legare la durata della supplenza al rientro condizionato del dipendente in ruolo, che potrebbe rientrare in qualsiasi momento facendo un tampone oppure il vaccino. Se il MIUR che è il ministero preposto all'istruzione, non si è reso conto del totale casino a cui sono destinate le scuole e della pesantissima ricaduta sulla qualità dell'Istruzione - che a causa loro e di chi ha promulgato questo Decreto Legge sarà inevitabile... Evidentemente sta più a cuore la campagna vaccinale rispetto alla qualità dell'insegnamento e dell'istruzione.

In ogni caso appare evidente che ancora una volta l'anno scolastico inizierà sotto il segno della confusione più totale; a ciò si sommi anche il fatto che, lo ricordiamo, questo testo è provvisorio e soggetto a possibili modificazioni anche sostanziali in fase di conversione - modifiche che potranno dunque cambiare la situazione in corso d'anno, in quanto il limite temporale per la conversione è il 6 ottobre.

Come sempre in questi casi, il testo del decreto vale dalla sua pubblicazione in Gazzetta fino alla conversione e le eventuali modifiche dovranno essere viste quando e se il DL sarà convertito.

 Tutto ciò detto, siamo di fronte al più bieco ricatto istituzionale, nemmeno più camuffato: è stato ammesso candidamente che il green pass serve solo per convincere e ricattare i ricattabili.
Il gioco si è fatto duro, e ogni espediente per resistere diventa lecito. Noi non possiamo indicarvi tutte le possibili soluzioni, ma la parola d'ordine è temporeggiare, con tutti i mezzi a disposizione, partendo dalle aspettative per arrivare ai congedi, e non solo, valutando ognuno le proprie situazioni personali e famigliari.

Non sappiamo se questo ricatto avrà davvero fine col 31/12 o no, ma ciò che possiamo fare è navigare a vista facendo resistenza in ogni modo, non cedere al ricatto istituzionale e nel contempo applicare una resistenza sia attiva, aderendo ad ogni azione di dissenso che si ritenga sensata, che passiva, cercando di tirare avanti.

Non possiamo noi, Corvelva, dirvi come agire nel singolo frangente. Non ha nessun senso dare un'indicazione unica, sapendo soprattutto che ci sono enormi differenze tra un insegnante (valido anche per il restante personale scolastico) con contratto indeterminato o determinato, lavoratore statale o di una FISM. Possiamo solo dire che il gioco si è fatto duro e ogni espediente per resistere diventa lecito soprattutto valutando che non è per nulla chiara la norma.

Vi diciamo anche che attualmente il Parlamento è in vacanza, non si potrà esercitare pressing sui parlamentari e il primo settembre si inizierà con un Decreto Legge attivo, lacunoso e ricattatorio.

  1. https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80407&parte=1%20&serie=null
  2. https://www.miur.gov.it/-/inviata-alle-scuole-la-nota-tecnica-sul-decreto-del-6-agosto-e-sull-attuazione-del-green-pass
Corvelva

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