Covid19

Decreto legge 5 gennaio 2021: Tso autorizzato?

Decreto legge 5 gennaio 2021: Tso autorizzato?

Sembra proprio che nell'ultimo decreto legge pubblicato in gazzetta ufficiale ci sia una brutta sorpresa per tutti coloro che credono nel diritto fondamentale alla libertà di scelta terapeutica: in barba alla legge sul consenso informato, si autorizza la possibilità di agire contro la volontà espressa dal paziente o dal suo tutore!
Stiamo parlando del DL n.1 del 5 gennaio 2021, che potete leggere integralmente qui, sul sito della Gazzetta Ufficale.

Gravissimi, a nostro avviso, i contenuti dell'articolo 5, che dovrebbero destare più di una preoccupazione in tutti coloro che hanno tra i propri cari persone che risiedono in strutture sanitarie (tra cui le famose RSA) e residenze per anziani.

Art. 5 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  Covid-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture
  sanitarie assistite 


Qui si descrivono quali accortezze vengono imposte nella proposta di vaccinazione per il Covid-19. Si fa un gran dire, inizialmente, di consenso informato, richiamando anche l'apposita legge che ricordiamo essere la 219 de 2017.

1.  Le  persone  incapaci  ricoverate  presso  strutture  sanitarie
assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento
sanitario per le vaccinazioni  anti  Covid-19  del  piano  strategico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o  amministratore
di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della  legge
22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto  previsto
dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta'
eventualmente gia' espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma
418, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ovvero  di  quella  che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

si specifica anche che:

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita' alla volonta'
dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4  della  legge
n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle  persone
di cui al primo periodo dello stesso comma  3,  e'  immediatamente  e
definitivamente efficace. Il consenso non  puo'  essere  espresso  in
difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi  degli
articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto,  da  quella
delle  persone  di  cui  al  primo  periodo  dello  stesso  comma  3.


Tutto bene, direte voi...I problemi arrivano dopo, quando si comincia a parlare di cosa può accadere in caso di rifiuto della vaccinazione proposta (da parte dell'interessato o dal conigue, parente, tutore, ecc). Prosegue l'art.4:

Nondimeno,  in  caso  di  rifiuto  di  queste  ultime,  il  direttore
sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui
l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL
o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare
ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n.
219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.


Ci scusino, ma stiamo parlando della possibilità di imporre il vaccino anche contro la volontà del diretto interessato e suoi rappresentanti???
Ricordiamo che il vaccino contro il Covid-19 è un prodotto sperimentale, provvisto di sola autorizzazione "d'emergenza", condizionata ai dati che verranno raccolti nei prossimi anni. Non è una "cura" e non presenta ad oggi un profilo di sicurezza certo e stabilito in maniera incontrovertibile, così come non è garantita l'efficacia né la sua durata nel tempo!!!
Ma non è finita qui, purtroppo: il giudice tutelare ha ben (si fa per dire) 48h di tempo per convalidare o negare la convalida della richiesta di vaccinazione. Altre 48h sono il limite fissato per la comunicazione di tale convalida o diniego; ma passati questi termini, notare bene cosa accade:

9. Decorso il termine di  cui  al  comma  7  senza  che  sia  stata
effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. "




In conclusione, ravvisiamo un pericolo molto grave soprattutto per quegli anziani ricoverati in RSA, ospizi, case di riposo: non solo vengono privati da mesi della possibilità di intrattenersi e ricevere visite regolari da parte dei parenti stretti; non solo si era già decretata l'impossibilità di chiederne le dimissioni durante l'emergenza, ora si arriva a prenderli come bersaglio di "consensi" che non sono affatto tali! Il coniuge, il figlio, chiunque rappresenti la famiglia e i parenti stretti, anche in caso di rifiuto potrà vedersi vaccinato il proprio caro, magari anche contro quelle che erano le sue volontà, per decisione diretta del dirigente o del responsabile sanitario, se non dal dirigente Asl, che magari nemmeno conoscono il diretto interessato...


Non abbiamo purtroppo consigli per potervi difendere da questa deriva, se non quello di vigilare attentamente, rendersi sempre reperibili e cercare di ottenere informazioni al riguardo, rivolgendosi anche ad un legale se si sospettano manovre poco chiare.
E' gravissimo che si cerchi un modo per bypassare le volontà di persone che, si è deciso, devono invece essere sottoposte ad una sperimentazione, perdipiù richiamando quella stessa legge che avrebbe dovuto tutelarle.


Chiudiamo con la speranza che questo triste capitolo di storia si concluda al più presto.

Corvelva

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