Obbligo vaccinale antitetanica

Obbligo vaccinale antitetanica

In ambito lavorativo

La legge 5 marzo 1963, n. 2921 (e successive modifiche), ha reso obbligatoria la Vaccinazione antitetanica per queste categorie lavorative:

  1. lavoratori agricoli,
  2. pastori,
  3. allevatori di bestiame,
  4. stallieri,
  5. fantini,
  6. conciatori,
  7. sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi,
  8. spazzini,
  9. cantonieri,
  10. stradini,
  11. sterratori,
  12. minatori,
  13. fornaciai,
  14. operai e manovali addetti all'edilizia,
  15. a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell'esercizio»,*
  16. asfaltisti,
  17. straccivendoli,
  18. operai addetti alla manipolazione delle immondizie,
  19. operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni,
  20. lavoratori del legno,
  21. metallurgici e metalmeccanici,
  22. a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali.**

*Con Decreto Ministeriale del 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85)2 si è esteso l’obbligo della vaccinazione antitetanica a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell'esercizio».
**Con Decreto Ministeriale 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304)3 si è esteso «l'obbligo della vaccinazione antitetanica… a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro».

Il rischio biologico negli ambienti di lavoro è disciplinato dal D.Lgs 81/20084 e prevede la verifica dell'idoneità lavorativa attraverso il Medico Competente, nominato dal datore di lavoro. Si ricorda che in nessun caso il datore di lavoro può essere messo al corrente del vostro stato vaccinale.

Ricordiamo inoltre che il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale5 prevede il richiamo della vaccinazione antitetanica (disponibile in formulazione singola) ogni 10 anni.

N.B. È sempre possibile ed anche consigliabile verificare la propria copertura anticorpale, che soprattutto in soggetti già vaccinati in passato, risulta spesso più che sufficiente anche decorsi i 10 anni. Trovate gli approfondimenti in merito alla fine di questo articolo.
N.B.B. Per lo stesso principio dell'ambito lavorativo, la vaccinazione antitetanica viene richiesta spesso per i laboratori degli Istituti di agraria, metalmeccanica e affini. Pur essendo comparto scolastico, i laboratori sono equiparati da molti istituti come ambiendi lavorativi e applicano la medesima normativa.

Attività sportiva agonistica con affiliazione alla federazione CONI

Per quanto concerne l’obbligatorietà per l’esercizio dell'attività sportiva agonistica, la medesima legge ha reso obbligatoria l’antitetanica come requisito all'atto dell’affiliazione alle federazioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e al momento della visita di idoneità sportiva viene richiesta la presentazione del libretto vaccinale comprovante la vaccinazione antitetanica. 

N.B. È sempre possibile ed anche consigliabile verificare la propria copertura anticorpale, che soprattutto in soggetti già vaccinati in passato, risulta spesso più che sufficiente anche decorsi i 10 anni. Trovate gli approfondimenti in merito alla fine di questo articolo.

Attività sportiva agonistica non affiliata alla federazione CONI

La certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito significative modifiche soprattutto in conseguenza dell'emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi)6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.7

In linea generale non è da ritenersi obbligatoria la vaccinazione antitetanica.

N.B. per tutti gli sport indipendenti dalle federazioni o enti CONI, non è necessario presentare alcuna documentazione vaccinale. La documentazione potrebbe però essere richiesta dal centro medico sportivo che rilascia il certificato. In tal caso, possiamo chiedere normativa di riferimento oppure provare in altro centro anche privato. 
N.B.B Anche se la vaccinazione non è obbligatoria per le federazioni o enti non federati CONI, sappiamo che la vaccinazione antitetanica viene richiesta per lo svolgimento degli sport equestri e dalle associazioni sportive aderenti alla Federazione Italiana Rugby.

Attività sportiva in età prescolare (bambini 0-6 anni)

Il 28 febbraio 2018 è stato emanato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dello Sport, un Decreto interministeriale8 che ha sancito l'abolizione dell’obbligo della certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, appunto per i bambini fino a 6 anni di età. In questa fascia d’età, pertanto, l’attività sportiva viene considerata attività ludico-motoria e ne consegue che non è richiesta alcuna certificazione vaccinale.


Attività sportiva non agonistica

Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (GU n.169 del 20-7-2013),9 definisce l'attività sportiva amatoriale e quella non agonistica, stabilendo la normativa da applicare relativamente alle certificazioni mediche e per le attività sportive non agonistiche è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico che è subordinato ad accertamenti medici differenti in base alla categoria di sport. In ogni caso il certificato vaccinale non rientra tra gli accertamenti richiesti.

N.B.B Anche se la vaccinazione non è obbligatoria per le federazioni o enti non federati CONI, sappiamo che la vaccinazione antitetanica viene richiesta per lo svolgimento degli sport equestri e dalle associazioni sportive aderenti alla Federazione Italiana Rugby. In questi casi si può tentare di trovare un compromesso proponendo una manleva, uno scarico di responsabilità al centro interessato. Se non si trova un'apertura in tal senso, nel paragrafo successivo spieghiamo meglio le opzioni possibili.

Cosa fare nel caso venga richiesta la certificazione vaccinale?

In tema vaccinazione esiste un pre e un post Lorenzin. Se fino al 2016 era possibile trovare centri sportivi con personale aperto al tema e una delle possibilità era quella di presentare una manleva, una clausola di esonero da responsabilità nei confronti dell'associazione sportiva, oggi possiamo dirvi che questa possibilità si è di molto ridotta e non ci sono noti molti casi in cui tale compromesso sia stato accettato.

La possibilità principale sia in ambito lavorativo e sia in ambito sportivo, è quella di eseguire una titolazione anticorpale, cioè una ricerca degli anticorpi specifici anti tossina tetanica per valutare lo stato di immunità. Sì tratta di un semplice prelievo venoso che di fa tranquillamente in qualsiasi centro analisi privatamente (costo indicativo 10/20€).

Va ricordato che capita frequentemente di ottenere risultati positivi, che indicano una copertura, e la presentazione di tali risultati al medico competente, medico sportivo o medico del lavoro, permette di ottenere un differimento alla vaccinazione.

N.B. tale differimento si protrae nel tempo in relazione alla quantità di anticorpi specifici anti tossina tetanica, di solito si trova indicato direttamente nell'esito delle analisi di laboratorio la durata ipotetica della copertura e dunque la necessità di ripetere l'esame dopo un tot di tempo.

Perché la titolazione anticorpale e quali rischi la ha la vaccinazione?

Come Associazione Corvelva non abbiamo timori nel criticare qualsiasi tipo di politica vaccinale, soprattutto quelle scellerate in cui sono chiare le discrepanze tra le norme adottate e ciò che “la scienza” ha sempre ritenuto corretto. 

 L'Ulss22 del Veneto, almeno fino al 2003, ammetteva candidamente, nero su bianco nel documento titolato "L'immunoprofilassi antitetanica - analisi della normativa ed indicazioni dalla letteratura scientifica",9 che “...la letteratura internazionale sta infatti mettendo in luce che i soggetti che hanno eseguito i richiami decennali non sembrerebbero essere maggiormente protetti rispetto a coloro che hanno eseguito correttamente il solo ciclo primario di 3 dosi. (...) La letteratura consultata evidenzia il perdurare molto a lungo della protezione assicurata dal ciclo primario di base… Tale protezione non risulta tuttavia sempre correlata col titolo anticorpale: anzi anche a titoli anticorpali inferiori a 0,01 UI/ml (il cosiddetto livello protettivo) vi è evidenza di efficacia nei soggetti vaccinati"

Non solo, riguardo alla ri-vaccinazione in presenza di titolazione anticorpale alta, “…vi sono peraltro alcune rarissime segnalazioni di casi (...) occorsi in persone iper immunizzate… A fronte quindi di una buona protezione garantita dalle vaccinazioni, indipendentemente dall'aver o meno eseguito i richiami, sono pur noti gli svantaggi degli stessi, rappresentati dalla comparsa, seppur raramente, di reazioni avverse quali neuriti brachiali, sindromi di Guillan Barrè e gravi reazioni allergiche. Si precisa inoltre che la frequenza di eventi avversi alla vaccinazione è correlata anche al numero di dosi già somministrate.”

 In conclusione, la verifica della titolazione anticorpale aiuta ad evitare il problema dell’iper immunizzazione e un medico del lavoro o dello sport, nel momento in cui vi chiede conto del vostro stato vaccinale, dovrebbe a nostro avviso consigliarvi di eseguire tali analisi poiché  la famosa Comunità Scientifica si è sempre resa conto che la frequenza di tali reazioni avverse non è giustificabile a fronte degli scarsi o forse nulli benefici che l'esecuzione dei richiami decennali, figuriamoci più ravvicinati. 

N.B.B. le disposizioni inerenti all’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica e antidifterica per i neonati a partire dal terzo mese di vita, sempre inseriti nella legge 5 marzo 1963, n. 292, sono sostanzialmente confluiti nella Legge 119/17 che ha reso obbligatorie 10 vaccinazioni nella fascia 0-16 anni, compreso appunto tetano e difterite.
Pertanto per questa fascia d'età va fatto anche riferimento alla legge 119/2017, che non norma le attività sportive ma stabilisce comunque il calendario di somministrazione, in accordo al PNPV Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.

La libera scelta di vaccinarsi è realmente libera?

Al netto del fatto che è un ossimoro pensare a una libertà in un regime di obbligatorietà, nell'ipotesi che abbiate “scelto” di vaccinarvi, per qualsiasi motivo, sappiate che forse dovrete intraprendere una piccola corsa ad ostacoli.

I due vaccini di riferimento, Anatetall e Imovax Tetano, sono spesso in scarsità e non sono pertanto nelle disponibilità delle ASL, così le stesse, per prassi, tendono a inoculare il vaccino DTPa (difterite-tetano-pertosse acellulare).
La maggior parte delle persone che non si informano, nel momento in cui si fanno il richiamo per il tetano, ovviamente senza aver verificato lo stato di immunizzazione, si ritroveranno a farsi un vaccino che contiene anche gli antigeni di altre due malattie.
Per nostra esperienza, qualora abbiate deciso di vaccinarvi per il tetano dovrete prima chiamare l’ASL di vostra competenza e chiedere specificatamente se il richiamo che dovrete fare è offerto in formula monocomponente solo per tetano o in formulazione DTP, appunto difterite-tetano-pertosse.

sia sprovvista del monocomponente in quel periodo, avete la possibilità di farvi fare una ricetta dal vostro medico curante e procedere così, chiamando magari un paio di farmacie, procurandovelo fisicamente. Ponete particolare attenzione alle tempistiche, siamo a conoscenza del fatto che in alcuni periodi i vaccini monovalenti antitetanici sono pressoché introvabili e vanno ponderate le tempistiche (pensiamo ad un lavoratore obbligato per legge, privo di anticorpi e che ha la visita medica del lavoro prefissata in un determinato mese).

Una volta in possesso del vaccino potrete tornare dal vostro Medico di Medicina Generale per farvelo inoculare. Il medico stesso vi fornirà un documento da lui redatto comprensivo del giorno di vaccinazione, nome commerciale del vaccino e numero di lotto. Questo documento dovrà da voi essere presentato alla vostra ASL di competenza per “farlo registrare” in modo che vada sul vostro libretto vaccinale.
Come vedete, anche “scegliere” di vaccinarsi, in Italia è complesso e complicato se non si accetta qualsiasi cosa l’industria produce.


Fonti

  1. Legge 5 marzo 1963, n. 292
  2. Decreto Ministeriale del 22 marzo 1975
  3. Decreto Ministeriale 16 settembre 1975
  4. D.Lgs 81/2008
  5. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
  6. Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012
  7. Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013
  8. https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=63494&parte=1%20&serie=null
  9. CORVELVA: L'immunoprofilassi antitetanica - analisi della normativa ed indicazioni dalla letteratura scientifica

Un libro per approfondire

Corvelva

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